Questo il principio stabilito dalla Corte Ue con la sentenza resa nella causa C-289/20, decidendo una controversia avente ad oggetto la competenza giurisdizionale in una causa di divorzio.

Il caso giudiziario

IB, cittadino francese, e FA, cittadina irlandese, si sono sposati in Irlanda nel 1994. Dal matrimonio sono nati tre figli, ormai maggiorenni.

Nel 2018 IB depositava una domanda di divorzio presso il Tribunale di I° grado francese che, tuttavia, si dichiarava territorialmente incompetente. Avverso tale pronuncia, IB proponeva appello per valutare la competenza in relazione alla sua residenza abituale, conformemente al Regolamento Bruxelles II bis[i].

La Corte parigina, dopo aver sottolineato, da un lato, i numerosi elementi che caratterizzavano il collegamento personale e famigliare di IB all’Irlanda, dove già dal 1999 viveva con la moglie ed i figli, dall’altro, il collegamento con la Francia, dove da anni tornava tutte le settimane per avervi stabilito il centro dei suoi interessi professionali, concludeva che egli di fatto avesse due residenze.

Sulla scorta di tali considerazioni, veniva interpellata la Corte di Giustizia Europea alla quale veniva chiesto di esprimersi in un punto compatibilità della doppia residenza con il diritto dell’Unione.

La motivazione

Con sentenza pronunciata il 25.11.2021, la Corte di Giustizia ha escluso che vi possa essere doppia residenza poiché, anche se il coniuge divide la propria vita tra due stati membri, vi può essere una sola residenza abituale, ai sensi dell’art. 3, paragrafo 1, lettera a) del regolamento Bruxelles II bis.

In motivazione i Giudici europei si soffermano a puntualizzare che, ai fini della determinazione della competenza,  la nozione di “residenza abituale” è caratterizzata da due elementi ovvero: da un lato, la volontà dell’interessato di fissare il centro abituale dei suoi interessi in un luogo determinato; dall’altro, un presenza che denota un grado sufficiente di stabilità  nello Stato membro interessato.

In definitiva, dunque, se anche il coniuge divide la propria vita tra due stati membri, solo il Giudice dello stato membro ove è collocata la residenza abituale sono competenti a decidere sulla domanda dello scioglimento del vincolo matrimoniale. Spetterà, dunque, al Giudice del rinvio stabilire dove IB ha trasferito la propria residenza abituale.

Considerazioni finali

La pronuncia della Corte di Giustizia appare di estremo interesse poiché molteplici sono le situazioni giuridiche che coinvolgono soggetti aventi residenze in diversi Stati membri. L’individuazione della residenza abituale, nelle suddette ipotesi, potrebbe risultare tutt’altro che immediata e dare vita a prevedibili contenziosi giudiziari.

 

[i] Il Regolamento (CE) n. 2201/2003 del CONSIGLIO del 27 novembre 2003 (Bruxelles II bis) stabilisce le norme relative a competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.