Nei Paesi di tradizione anglosassone, in cui si applica quindi il sistema del Common Law, l’esecutore testamentario è dotato di poteri molto più ampi rispetto a quanto accade nei sistemi di Civil Law e rappresenta una figura fondamentale nella gestione e distribuzione del patrimonio del de cuius. In particolare all’esecutore spetta il potere (nonché dovere) di depositare il testamento e un inventario di tutti gli assets and goods del de cuius presso la Suprema Corte dello Stato di ultima residenza di quest’ultimo, al fine di ottenere il Grant of Probate (vale a dire l’omologazione del testamento) e poter dare avvio all’operazioni di gestione e distribuzione del patrimonio ereditario. L’esecutore ha, infatti, il dovere di identificare e proteggere i beni del de cuius, pagare i debiti e le spese di gestione del patrimonio ereditario ed, infine, distribuire i beni ai beneficiari, continuando ad amministratore l’eventuale residuo. L’esecutore, inoltre, è il rappresentante legale dell’Asse Ereditario, ciò significa che eventuali professionisti incaricati dallo stesso di assisterlo nella gestione del patrimonio risponderanno esclusivamente a lui/lei, senza che un’eventuale inferenza degli eredi/beneficiari possa in alcun modo assumere rilievo.
Nell’ipotesi di successioni aperte in Australia, per esempio, l’Administration and Probate Act 1929 disciplina in modo chiaro tutti i poteri dell’esecutore, che generalmente vengono indicati anche nel testamento contestualmente alla nomina. Tra questi, merita attenzione certamente anche il potere di vendere gli immobili di proprietà del de cuius, benchè nulla sia stato previsto nel testamento.
Nel Common Law, dunque, l’esecutore testamentario può realizzare in completa autonomia la vendita degli assets immobiliari caduti in successione. L’art. 50 dell’Administration and Probate Act 1929 prevede espressamente la facoltà (e di conseguenza il potere) dell’esecutore testamentario di vendere, locare o ipotecare immobili del de cuius ai fini dell’amministrazione del patrimonio ereditario o della sua distribuzione, senza dover ottenere il previo consenso di nessuno né autorizzazioni dalla Suprema Corte competente. Ciò denota una considerevole differenza con quanto accade in Italia ove l’esecutore testamentario deve amministrare la massa ereditaria, curandosi che vengano rispettate le ultime volontà del de cuius, ma qualora si rendesse necessario alienare beni caduti in successione deve necessariamente ottenere l’autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria competente, la quale provvede solo dopo aver sentito gli eredi.
Da questo breve cenno alla figura dell’esecutore testamentario si intravedono le profonde e significative differenze tra i sistemi di Common Law e da quelli di Civil Law, differenze che assumono una rilevanza notevole anche in ambito successorio e che per questo è fondamentale conoscere nella gestione di una successione all’estero.
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