È di recente entrato in vigore il Decreto Legge n. 36\2025, che è stato convertito nella Legge n. 74\2025.
Il Decreto e la Legge de quibus introducono talune significative novità in materia di Cittadinanza. Sicuramente, assai degne di analisi e di sottolineatura sono le modifiche portate nei campi specifici: a) del titolo da concedersi agli stranieri minorenni e b) di quello da riconoscersi in capo ad un soggetto per effetto di discendenza.
Interessante notare, in punto di discendenza, l’introduzione, nella originaria Legge Italiana sulla Cittadinanza (Legge n. 91\1992) dell’Articolo 3 Bis. A mezzo di codesto Articolo viene sancita una deroga (di portata generale) al Principio dello Jus Sanguinis per gli individui che risultino nati all’estero.
In virtù del nuovo disposto, da leggersi e da interpretarsi in senso restrittivo, chi possiede una Cittadinanza diversa da quella italiana (perché è nato in altra Nazione) è considerato al pari di chi non ha mai acquisito la Cittadinanza Italiana, sempre che non compaiano, o siano presenti, uno dei seguenti fattori: 1) nascita, in Italia, di un ascendente di primo grado del genitore biologico o di quello adottante; 2) residenza continuativa, nello Stato Italiano, per almeno 2 anni, del genitore biologico o di quello adottante; 3) nascita, in Italia, di un genitore biologico o di un genitore adottante italiani; 4) presentazione della Domanda di Cittadinanza in periodo antecedente al 27 Marzo 2025; 5) pendenza di un procedimento giudiziale in pari data[1].
Per quanto, (e nei termini) di quanto, sopra riportato, diventa forse lecito chiedersi se, così disegnata, la Riforma della Cittadinanza Italiana finisca per generare un leggero contrasto con l’orientamento giurisprudenziale sino ad ora considerato prevalente (in argomento) nelle file della Cassazione Civile. Si ricorda, infatti, che, in virtù della Sentenza n. 13585\2024, una volta acquisito per nascita da una persona italiana, lo status di cittadino risulta non prescrittibile e permanente. Esso, inoltre, si presta ad essere provato a mezzo della dimostrazione della linea di trasmissione e del “fatto acquisitivo” associato.
[1] Fonte: Riforma della cittadinanza italiana: le novità del DL 36/2025 – ForensicNews
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