La rivoluzione digitale ha avuto un impatto molto importante sulla quotidianità delle persone: al giorno d’oggi chiunque è titolare almeno di un account email o social. Di conseguenza un problema molto attuale, destinato ad assumere ancora più rilevanza in futuro, è proprio quello della trasmissibilità del contenuto degli account. Alla morte dell’utente, infatti, gli eredi possono avere un interesse a recuperare il contenuto dell’account del de cuius, sia per motivi affettivi, sia per motivi patrimoniali, come nel caso delle criptovalute. È in questo contesto che si è sviluppato il fenomeno dell’eredità digitale, il quale consiste nella successione mortis causa di un patrimonio digitale, ossia dell’insieme di asset intangibili, cd. beni digitali.
In seguito ad alcuni casi emblematici che hanno portato il tema all’attenzione della dottrina e della giurisprudenza, i provider hanno modificato la loro posizione sull’argomento, originariamente sfavorevole a qualsiasi trasmissione, e hanno iniziato ad offrire agli utenti degli strumenti, detti online tool, con i quali poter disporre della sorte del proprio account; i più noti sono la nomina di un contatto erede e la trasformazione in account commemorativo. Alla luce di questa apertura da parte dei gestori, è ragionevole ritenere che ciascuno possa disporre del contenuto dei propri account anche attraverso gli strumenti classici del diritto successorio, come il testamento o la nomina di un esecutore testamentario o, in alcuni casi, il legato di password. Tali istituti tuttavia comportano diversi svantaggi, motivo per cui sta assumendo sempre più rilievo lo strumento del mandato post mortem.
Il legislatore italiano non regola espressamente il fenomeno della successione degli account, tuttavia, nell’assenza di disposizioni espresse del de cuius, la giurisprudenza colma questa lacuna applicando l’art. 2-terdecies cod. priv. La norma in questione non sancisce infatti la trasmissione per causa di morte, tuttavia attribuisce ai soggetti indicati una legittimazione qualificata all’esercizio post mortem dei diritti del de cuius sui dati personali previsti dagli articoli 15-22 GDPR; il tutto, salva diversa volontà del titolare, manifestata espressamente con dichiarazione scritta comunicata al titolare del trattamento.
La questione in oggetto si sviluppa necessariamente a livello internazionale, soprattutto se consideriamo che i gestori delle piattaforme hanno generalmente sede negli Stati Uniti, e interessa non solo l’universo successorio, ma anche quello dell’autonomia negoziale e della tutela della privacy. Questa interdisciplinarità determina una molteplicità di soluzioni in ordine alla possibilità di trasmettere i dati personali contenuti in un account; negli Stati Uniti, per esempio, i diritti sui dati personali si estinguono con la morte, per cui congiunti ed eredi restano privi di rimedi inibitori e risarcitori ai fini della protezione postuma degli interessi del defunto. Nel contesto dell’Unione Europea, invece, la materia è delegata ai singoli Stati dal GDPR, che regola in modo uniforme la tutela dei dati personali ma permette ai singoli Ordinamenti di dettare una disciplina ad hoc a riguardo: a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tra gli Stati che hanno colto questa possibilità di regolamentazione, la Francia ha scelto un modello estintivo-dispositivo, sancendo l’estinzione dei diritti sui dati personali in assenza di una diversa volontà manifestata dal titolare; al contrario, la legislazione spagnola fa salva l’accessibilità postmortale ai dati e pone in capo al titolare dei diritti l’onere di esprimere la propria volontà contraria. Un caso particolare è rappresentato dalla Germania, la cui elaborazione giurisprudenziale ha riconosciuto la trasmissibilità mortis causa degli account, in quanto rapporti obbligatori.
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