Il 5 marzo 2024 il Consiglio ed il Parlamento Ue hanno raggiunto un accordo provvisorio sul regolamento che prevede il divieto assoluto di circolazione nel mercato unitario — o l’esportazione — di prodotti ottenuti ricorrendo al lavoro forzato.

Si tratta di un nuovo tassello verso l’ambizioso obiettivo del commercio equo e sostenibile.

Secondo la definizione dell’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil), il lavoro forzato è “ogni lavoro o servizio estorto a una persona sotto minaccia di una punizione o per il quale detta persona non si sia offerta spontaneamente”. Secondo le stime dell’Oil, la schiavitù lavorativa coinvolge approssimativamente 27,6 milioni di persone in tutto il mondo, di cui 3,3 milioni di minori.

L’ITER LEGISLATIVO. Il percorso è iniziato nel settembre 2022 allorquando la Commissione Europea  aveva proposto l’adozione di nuove norme con la finalità di istituire un quadro strutturato per vietare il ricorso al lavoro forzato nella produzione di beni dell’UE e all’interno delle catene di approvvigionamento.

Il mandato negoziale del Consiglio è stato poi approvato il 26 gennaio 2024. Esso: prevede l’istituzione della rete dell’Unione sui prodotti del lavoro forzato; consente la creazione di un portale unico sul lavoro forzato;  chiarisce l’ambito di applicazione del regolamento, al fine di includere i prodotti offerti per le vendite a distanza;  rafforza il ruolo della Commissione in tutte le indagini in cui i prodotti in questione sono di interesse per l’Unione.

I CONTENUTI DEL REGOLAMENTO IN VIA DI DEFINIZIONE L’accordo raggiunto tra il Consiglio ed il Parlamento europeo introduce una serie di modifiche a chiarimento delle responsabilità della Commissione e delle autorità nazionali competenti nelle indagini e nel processo decisionale.

In particolare, quanto alle indagini, si è previsto che la Commissione sarà competente al di fuori del territorio dell’UE; mentre saranno le Autorità nazionali competenti a dirigere l’indagine quando i rischi sono situati nel territorio di uno Stato membro. A rafforzamento delle indagini sarà istituita una banca dati contenente informazioni verificabili e regolarmente aggiornate sui rischi di lavoro forzato.

Sono stati, inoltre, previsti dei criteri per valutare le violazioni del regolamento, tra i quali: l’entità e la gravità del presunto lavoro forzato; la quantità o il volume dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato dell’Unione; la quota delle parti del prodotto finale che potrebbero essere state ottenute con il lavoro forzato; la prossimità degli operatori economici ai presunti rischi di lavoro forzato nella loro catena di approvvigionamento, nonché il loro margine di azione per affrontarli.

La decisione finale sarà presa dall’autorità che ha diretto l’indagine e troverà applicazione per tutti gli altri Stati membri in forza del principio del riconoscimento reciproco. Tra i provvedimenti  vi potrà essere anche il divieto e/o il ritiro dei prodotti dal mercato dell’UE e dai mercati online, così come l’ordine di smaltimento. Tuttavia, se i produttori eliminano il lavoro forzato dalle loro attività o catene di approvvigionamento, i prodotti vietati possono essere riammessi sul mercato dell’UE.

COMPLIANCE E SOSTENIBILITA’ Tutti i settori industriali saranno interessati dalla nuova legislazione. Il Regolamento, una volta adottato, imporrà agli operatori economici nuovi incombenti di compliance.  Lo Studio Irol è disponibile ad affiancare le aziende per approfondire gli aspetti legati alla conformità della regolamentazione in materia di importazione ed esportazione.