Introduzione Pubblicato all’interno della Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26.01.2023, il DPCM datato 29.12.2022 ha l’obiettivo di fissare le quote di lavoratori (non provenienti dai Paesi dell’Unione Europea – UE) che possono\potranno fare il loro ingresso in Italia allo scopo di esercitare una professione. Il presente contributo cercherà di offrire una sintesi efficace circa le principali caratteristiche, e circa i principali cambiamenti rispetto al passato, che caratterizzano la fonte normativa de quo. Il tutto nella consapevolezza che, attualmente, si rimane in attesa di conoscere il contenuto di una Circolare Ministeriale, in odore di adozione, la quale ancor più nel dettaglio descriverà l’iter di preparazione delle richieste che gli interessati intenderanno mettere a conoscenza dei funzionari incaricati[1].

Il Decreto e le figure professionali alle quali il medesimo si rivolge Il Decreto ivi sottoposto al nostro esame prevede una quota massima di ingressi pari a 82.705 Unità. Di queste, 44.000 risultano essere destinate ai lavoratori che intendano essere assunti in prospettiva esclusivamente stagionale. Più specificatamente, la maggior parte delle quote (circa 30.000 Unità) vengono assegnate ai lavoratori subordinati e non stagionali; lavoratori subordinati e non stagionali che, per esempio, possono essere impiegati nell’ambito dell’autotrasporto, dell’edilizia, in quello turistico e alberghiero; e ancora: nel settore delle telecomunicazioni, della meccanica, della cantieristica navale e in quello alimentare.

Il Decreto e taluni suoi aspetti procedurali In virtù del Decreto Flussi, le domande atte a favorire l’arrivo in territorio italiano del lavoratore extra-Comunitario possono essere trasmesse a partire dal  27 Marzo 2023. Dal momento del deposito dell’istanza,  quando trascorrano 30 giorni senza  che gli organi competenti sollevino alcun motivo ostativo, il nulla osta occorrente viene rilasciato automaticamente; successivamente, in modalità telematica,  tale nulla osta viene trasmesso alle Rappresentanze Diplomatiche italiane operative per il Paese di Origine del lavoratore. Queste ultime, hanno il compito di rilasciare il visto di ingresso necessario entro 20 giorni dall’inoltro della domanda.

Il Decreto Flussi e il ruolo del Centro per l’Impiego Una delle più pregnanti novità che accompagnano il Decreto Flussi targato 2023 è la seguente. Prima di procedere ad inviare la richiesta di rilascio del nulla osta in favore di un lavoratore straniero, il datore di lavoro, servendosi  di modulistica studiata all’uopo e di passaggi obbligatori, senza poterlo evitare, deve interagire con il competente Centro per l’Impiego. Tale interazione è chiamata verificare l’esistenza (o l’inesistenza) di lavoratori, già insediati entro i confini dello Stato italiano, che siano disponibili a ricoprire la posizione lavorativa a fronte della quale parte datoriale risulta disposta ad assumere un lavoratore estero. In questa maniera, alla richiesta di rilascio di nulla osta per persona straniera (e non residente nell’area UE), si potrà dare seguito soltanto se: 1) entro 15 giorni dalla sua chiamata in causa, il Centro per l’Impiego non si attivi in favore della richiesta di intervento ricevuta; 2) il lavoratore segnalato dal Centro per l’Impiego non si riveli idoneo in base alle esigenze connesse all’incarico offerto; 3) salvo giustificato motivo, trascorsi 20 giorni dalla chiamata, il professionista individuato dal Centro per l’Impiego non si presenti al colloquio selettivo. Da questo punto di vista, risulta interessante notare come, alla lettera di codesto Decreto Flussi, alla domanda di rilascio di nulla osta, il datore di lavoro è tenuto ad allegare un’autocertificazione grazie alla quale è dato atto della esistenza delle suddette tre condizioni.

[1]    Rif: https://www.lavoro.gov.it/notizie/Pagine/Flussi-pubblicato-il-decreto-per-ingresso-dei-lavoratori-stranieri-in-Italia.aspx