Indice
Il procedimento d’ingiunzione di pagamento europea, disciplinato dal Regolamento CE n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, ha lo scopo di garantire uguali condizioni di tutela a tutti i creditori di un unico soggetto, qualora gli stessi siano dislocati in diversi Stati Membri dell’UE.
Presupposti
Il credito tutelabile deve essere di natura civile o commerciale[1], pecuniario, liquido ed esigibile.
L’ingiunzione europea di pagamento potrà essere chiesta in qualsiasi Stato Membro, ad eccezione della Danimarca, e dovrà essere rivolta al giudice nazionale competente in base ai criteri di giurisdizione di cui al Reg.1215/2021. Affinché si applichi questa procedura ci devono essere i presupposti di una controversia transfrontaleria, ossia di lite “in cui almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno Stato Membro diverso da quello del Giudice adito”. Ciò significa che o il debitore o il creditore ( o entrambi) devono essere domiciliati in Stati Membri diversi dal Paese in cui è situato il Giudice.
Presentazione della domanda
Il ricorrente deve presentare la domanda mediante la compilazione del modulo A, allegato al Regolamento, reperibile on line al seguente link https://e-justice.europa.eu/content_european_payment_order_forms-156-it.do nella lingua ufficiale del Paese di destinazione o in quella accettata dallo stesso, seguendo le istruzioni reperibili nella “guida alla compilazione del modulo”.
In forza dell’art. 7 del regolamento, nel modulo devono essere indicati:
– generalità delle parti, indicazione del Giudice e difesa tecnica (che non è obbligatoria)
– credito con indicazione del fondamento dell’azione e interessi
– penali contrattuali
– spese. Per quanto riguarda le spese giudiziarie, nell’ordinamento italiano è stata chiarita la debenza del contributo unificato, di un importo di € 8 a titolo di spese forfettarie e della soggezione all’imposta di registro. Per quanto riguarda le spese legali o per la consulenza di commercialisti e traduttori, non dovrebbero essere risarcibili.
– descrizione delle prove a sostegno della domanda, senza obbligo di allegazione dei relativi documenti.
– competenza e natura transfrontaliera della lite
– asseverazione delle informazioni fornite da parte del ricorrente, in osservanza di un dovere di verità.
- opposizione al passaggio al rito ordinario, che può essere formalizzata dal ricorrente nell’Appendice II e, qualora venga espressa, comporta il blocco del procedimento in caso di opposizione del convenuto.
- firma dell’avvocato qualora sia proposta dallo stesso.
Il modulo presentato in Italia può essere cartaceo o telematico.
Esame della domanda
Il Giudice deve svolgere un doppio controllo:
- formale, riguardante la completa compilazione del modulo A e la verifica della sussistenza della propria competenza giurisdizionale
- di merito, inerente alla non manifesta infondatezza della domanda i cui esiti possono esser tre
- invito a rettificare la domanda (invio del modulo B al ricorrente ) o a modificarla (invio del modulo C al ricorrente)
- rigetto della domanda (compilazione modulo D)
- accoglimento della domanda (compilazione modulo E)
L’ingiunzione vera e propria è costituita dal modulo A e E.
Notifica della domanda
A questo punto l’ingiunzione, composta da modulo A ed E, deve essere notificata dal ricorrente al debitore unitamente al modulo F, che contiene informazioni circa la possibilità di pagare oppure opporsi entro 30 gg dalla notifica, circa l’acquisto di efficacia esecutiva del decreto in caso di mancata opposizione e del proseguimento del procedimento innanzi al giudice del Paese d’origine in caso di opposizione. La notifica deve essere tradotta in una lingua compresa dal destinatario, qualora non venga tradotta, il destinatario viene informato del suo diritto a rifiutare di riceve l’atto, impedendo l’acquisto di efficacia esecutiva della sentenza.
Opposizione del debitore
Il debitore può opporsi all’ingiunzione notificatagli mediante compilazione e invio del modulo F, ma anche mediante l’invio di una Raccomandata al giudice dello Stato d’origine, senza necessità di adduzione delle motivazioni dell’opposizione, entro il termine di 30 gg dalla notifica.
A questo punto, il procedimento prosegue dinanzi ai giudici competenti dello Stato membro d’origine in conformità al rito processuale civile nazionale “appropriato”.
La Cassazione con la sentenza resa a sezioni unite, n. 2840 del 2019, circa le modalità di passaggio al procedimento nazionale appropriato, ha chiarito che il Giudice deve fissare un termine per l’instaurazione del giudizio a cognizione piena e che l’impulso spetta alla parte che ha chiesto l’ingiunzione.
Fase esecutiva
Qualora il debitore non proponga opposizione, allo scadere dei 30 gg l’ingiunzione europea passa in giudicato e, affinché acquisti efficacia di titolo esecutivo, il creditore deve richiedere dichiarazione di esecutività al giudice, che deve concederla con compilazione del Modulo G, senza ritardo, previa verifica della mancata opposizione e della corretta esecuzione della notifica.
Ai sensi dell’art. 19 del regolamento, con la dichiarazione di esecutività l’ingiunzione di pagamento europea è “riconosciuta ed eseguita negli altri Stati Membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento”.
Il creditore può, quindi, iniziare la fase dell’esecuzione forzata secondo le nome del diritto processuale nazionale dello Stato in cui viene richiesta l’esecuzione, presentando al giudice dell’esecuzione copia autentica dell’ingiunzione di pagamento esecutiva e, ove richiesto, una traduzione asseverata dell’ingiunzione esecutiva dalla lingua ufficiale dello Stato di emissione alla lingua ufficiale dello Stato in cui deve avvenire l’esecuzione.
[1] Il regolamento specifica che sono escluse dal proprio campo di applicazione la “materia fiscale, doganale ed amministrativa”, “a) il regime patrimoniale fra coniugi o i regimi assimilati, i testamenti e le successioni; b) i fallimenti, i concordati e le procedure affini; c) la sicurezza sociale; d) i crediti derivanti da obblighi extracontrattuali, salvo se sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito, o riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene”. Il regolamento non si applica nemmeno ai casi di “responsabilità dello Stato per atti od omissioni nell’esercizio di pubblici poteri”.
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