Uno dei maggiori canali di collegamento e distribuzione merci nel settore import-export italiano è certamente quello che avviene su strada.

A livello internazionale, il trasporto merci su strada è disciplinato dalla Convenzione di Ginevra  del 1956, successivamente modificata con protocollo di modifica del 05.07.1978.

L’accordo, conosciuto con l’abbreviativo CMR, acronimo francese della “Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route”[i], è stato stipulato con l’obiettivo di rendere uniformi e omogenee le legislazioni nazionali dei Paesi coinvolti.

Conoscere e tener conto dei termini di responsabilità del vettore nella fase di trasporto della merce è assai rilevante per la buona riuscita dell’affare commerciale. Come si vedrà meglio di seguito, infatti, in ipotesi di danneggiamento delle merce, il vettore non è sempre tenuto a rifondere il valore commerciale della merce.

Ambito di applicazione

La Convenzione si applica a “ogni contratto per il trasporto a titolo oneroso di merci su strada per mezzo di veicoli indipendentemente dal domicilio e dalla cittadinanza delle parti, quando il luogo di ricevimento della merce e il luogo previsto per la riconsegna indicati nel contratto sono situati in due Paesi diversi, di cui almeno uno parte della Convenzione”.

L’applicazione della stessa, dunque, è legata al verificarsi di due presupposti:

  • l’esistenza di un contratto di trasporto su strada,
  • l’internazionalità del trasporto.

Ai fini dell’internazionalità del trasporto non rileva il domicilio o nazionalità delle parti contraenti bensì il fatto che la sua esecuzione debba avvenire tra località poste in Paesi diversi.

È bene precisare che la CMR ha carattere imperativo ed inviolabile, sicchè la sua disciplina prevarrà rispetto sia alle pattuizioni delle parti sia alle singole normative nazionali[ii]. Ne consegue che eventuali clausole contrarie alle disposizioni della CMR sono nulle e sostituite di diritto

Rottura del carico

Uno degli interrogativi più frequenti tra gli operatori è se la CMR trova applicazione nelle ipotesi  di cd. “ rottura del carico” ovvero quando la merce, prima affidata ad un vettore stradale, viene poi trasferita ad altro vettore.

L’art. 2 della CMR disciplina specificatamente tale ipotesi di trasporti misti o assistititi (strada-mare, strada-ferrovia), differenziandone la disciplina a seconda che vi sia o meno “rottura del carico”.

Invero, se la merce non viene scaricata dal mezzo stradale che a sua volta viene trasportato su diverso mezzo di trasporto (es. Traghetti o carri ferroviari), non c’è “rottura del carico” e dunque troverà applicazione la CMR.

In caso contrario, ovvero qualora le cose vengano scaricate e ricaricate su mezzo diverso da quello stradale, si avrà “rottura del carico” e conseguentemente l’inapplicabilità della Convenzione stradale.

Responsabilità del vettore per perdita o avaria merci

Il vettore è responsabile della custodia delle merci dal momento in cui le prende in consegna sino al momento in cui le porta alla destinazione contrattualmente convenuta.

L’art. 17 della Convenzione disciplina la responsabilità del vettore nelle ipotesi di:

–      perdita totale (mancata riconsegna del materiale oggetto di trasporto),

–      perdita parziale ( consegna parziale)

  • avaria (il materiale viene consegnato in condizioni deteriorate rispetto alla condizione iniziale).

Risarcimento previsto in caso di danni alle merci

La CMR stabilisce che nel caso in cui il danno sia causato senza dolo o colpa grave, il risarcimento è calcolato in base al valore della merce nel luogo e nel tempo in cui il vettore l’ha ricevuta ma non può superare 8,33 DSP (Diritti speciali di prelievo[iii]) per ogni chilogrammo di merce mancante.

Se, invece, il danno si è verificato per colpa o dolo, il vettore sarà tenuto a risarcire il valore integrale della merce andata persa o distrutta.

Si ricorda che in caso di perdita parziale o avaria:

  • apparente il destinatario è tenuto ad effettuare immediatamente le riserve al vettore,
  • avaria occulta il destinatario è tenuto a contestare al vettore le riserve entro 7 giorni dalla riconsegna ed in forma scritta.

Responsabilità ritardo consegna merci destinatario o perdita totale

Nel concetto di perdita viene ricompreso anche il ritardo indefinito nella riconsegna. La merce infatti può essere considerata perduta quando non sia stata riconsegnata entro trenta giorni dalla scadenza del termine di resa convenuto o, nel caso in cui non sia stato stabilito un termine, entro sessanta giorni dal ricevimento della merce da parte del vettore. L’equiparazione del ritardo alla perdita totale, tuttavia, non si verifica automaticamente come conseguenza del suddetto ritardo.

In linea di massima, il danno da ritardo è risarcibile solo nel limite del nolo percepito dal vettore.

Esonero Responsabilità del vettore

Le cause di esonero di responsabilità possono essere di carattere generale o conseguenza di fattispecie particolari. Nella prima categoria facciamo rientrare:

  • la colpa dell’avente diritto[iv]
  • l’ordine dell’avente diritto non dipendente da colpa del vettore[v]
  • vizio proprio della merce
  • insufficienza di imballaggio

Fatti del tutto inevitabili o circostanze che il vettore non poteva evitare ed alle cui conseguenze non poteva ovviare. Rientrano nella medesima casistica della causa esonerativa di cui trattasi: l’incidente stradale verificatosi senza colpa; l’incendio doloso, se il vettore aveva assunto ogni possibile precauzione

Integrano invece cause di esonero conseguenza di fattispecie particolari:

  • L’impiego di veicoli aperti e senza tendone, quando tale impiego è tato previsto espressamente e menzionato nella lettera di vettura.
  • Mancanza o stato difettoso dell’imballaggio per le merci soggette per loro natura a cali o avarie quando non sono imballate o sono imballate difettosamente. L’insufficienza di imballaggio deve essere contestata prima della consegna.
  • Trattamento, caricamento, stivamento o scaricamento della merce a cura del mittente o del destinatario o delle persone che agiscono per conto del mittente o del destinatario.
  • Natura di talune merci che, per cause inerenti alla loro stessa natura, sono soggette a perdita totale o parziale, od avaria, specialmente per rottura, ruggine, deterioramento interno e spontaneo, essicazione, colatura, calo naturale o azione di parassiti e dei roditori
  • Trasporto di animali vivi.

La prescrizione delle azioni nel trasporto internazionale

Le azioni nascenti da trasporti disciplinati dalla CMR  si prescrivono nel termine di un (1) anno. Nelle ipotesi di responsabilità per dolo o colpa, il termine di estende a tre (3) anni.

La prescrizione decorre:

  • nel caso di perdita parziale, avaria o ritardo dal giorno in cui la merce è stata riconsegnata.
  • nel caso di perdita totale dal trentesimo giorno dopo la scadenza del termine, dal sessantesimo giorno dal ricevimento merce.
  • in tutti gli altri casi, dal terzo mese dalla data di conclusione del contratto di trasporto.

Il reclamo scritto sospende la prescrizione fino al giorno in cui il vettore lo respinge per iscritto.

[i] I Paesi fondatori della CMR furono dieci: Austria, Belgio, Francia, Germania, Lussemburgo, Polonia, Paesi Bassi, Svezia e Svizzera, e ad oggi hanno aderito tutti gli Stati europei, due Stati africani (Marocco e Tunisia) e alcuni Stati dell’Asia Centrale e del Medio Oriente. Anche l’Italia ha ratificato la convenzione con la Legge del 6 dicembre 1961 n° 1621.

[ii] Salvo che il diritto nazionale sia richiamato dalla stessa CMR.

[iii] Il DSP è una valuta i cui valore viene ricavato prendendo in considerazione un insieme di valute nazionali: dollaro americano, l’Euro, lo Yen Giapponese, la Sterlina, il Renminbi cinese.

[iv] “Avente diritto”  ricomprende ogni parte contrattuale che sia, o sia stata, «avente diritto» alla riconsegna. Per «avente diritto» devono pertanto intendersi sia il mittente che il destinatario, nonché i loro dipendenti o mandatari. Tra gli atti o le omissioni dell’avente diritto sono ricompresi, ad esempio: la redazione inesatta della lettera di vettura; il rilascio di documenti insufficienti; l’indicazione di un indirizzo errato; lo stivaggio difettoso; l’ordine di sospensione del trasporto su ordine del mittente e la scaricazione difettosa ad opera del destinatario.

[v] Ad esempio il vettore non può essere considerato responsabile dell’avaria delle cose trasportate se la stessa, ad esempio, è la conseguenza delle erronee istruzioni in ordine alla regolamentazione della temperatura del veicolo frigorifero utilizzato per il trasporto.