Introduzione In occasione della Giornata della Memoria, questo contributo sceglie di occuparsi del “Processo di Norimberga”[1]. Mediante questo nome, si indica una serie di procedimenti penali che vennero attivati contro i dirigenti Nazisti e che si tennero nella località tedesca ove il Partito organizzava le sue riunioni di adunata.
Il Tribunale di Norimberga Correva l’anno 1945 e le Potenze Alleate ( che avevano posto fine alla Seconda Guerra Mondiale sconfiggendo i Paesi dell’Asse Germania- Giappone- Italia) si mossero verso la creazione di un Tribunale Militare Internazionale. La giurisdizione e la composizione di tale Tribunale venivano stabilite attraverso un apposito Statuto. Secondo la lettera di codesto Atto Costitutivo, il Tribunale di Norimberga doveva comporsi di quattro Giudici ( accompagnati da altrettanti sostituti) i quali dovevano essere espressi ( nella proporzione di uno per Nazione) dagli Stati di: Gran Bretagna, Stati Uniti, Francia e Russia. Inoltre, i componenti del collegio giudicante erano chiamati a nominare un Presidente il quale, nell’evenienza di una parità di opinione, avrebbe avuto un peso orientativo decisivo. Le sentenze del Processo di Norimberga ( la prima delle quali pronunciata a cavallo dei mesi di Settembre e di Ottobre 1946 dopo dieci mesi dall’inizio del primo Procedimento) erano destinate ad essere inappellabili. Tuttavia una riduzione della loro portata ( e dei loro provvedimenti sanzionatori) poteva avvenire grazie all’intervento del Consiglio di Controllo per la Germania, Consiglio al quale era ricondotto anche il dovere, attingendo a suoi fondi finanziari, di sostenere le spese processuali collegabili al funzionamento di questa “macchina della giustizia”.
Il Processo di Norimberga Nello stesso anno, veniva altresì pensato e concepito l’impianto normativo che sarebbe stato adottato in seno al Processo del quale ivi stiamo discutendo. In particolare, un gruppo di esperti selezionati in maniera condivisa diede forma ad un complesso di principi nei quali le Nazioni alleate si riconoscevano. Muovendo dai principi de quo, chi di dovere si trovava d’accordo nel concludere che i Giudici chiamati a presiedere questo rito avrebbero dovuto conoscere di reati legati alla cospirazione nella preparazione di episodi bellici di aggressione, di reati contro la costruzione della pace, di crimini di guerra e di crimini contro l’Umanità. L’impianto accusatorio che accompagnava l’esercizio dell’azione penale sottoposta alla nostra analisi, fondava le sue radici sulle Convenzioni dell’Aja e di Ginevra che, dal canto loro, regolavano la materia del Diritto delle Vittime di Guerra, del Diritto Internazionale Umanitario e della Riduzione degli Armamenti. Sotto l’egida di codeste Convenzioni venivano portati “ alla sbarra” 185 imputati; tra essi, fra gli altri, si annoveravano: funzionari di Stato, medici, giuristi ed esponenti delle SS. Durante l’iter processuale, alcuni degli Avvocati difensori che organizzavano la loro difesa, cercavano di fare leva sull’ assunto in virtù del quale nessun crimine e nessuna pena possono essere individuati se non in forza di una legge penale precedentemente in vigore. Affermando questo, tali Procuratori tentavano di fare leva sul fatto secondo il quale le Convenzioni sopra richiamate non erano state ratificate dalle Potenze dell’Asse. Ciò nonostante, il Processo di Norimberga si concluse registrando non trascurabili condanne.
[1] Tra le fonti consultate allo scopo di redigere queste righe si elencano: www.focus.it e www.treccani.it .
Scrivi un commento