La definizione di Successione Internazionale
Dicesi Successione il fenomeno giuridico per effetto del quale si verifica il passaggio, o la devoluzione, del patrimonio appartenente ad una persona defunta (De Cuius) in favore di coloro che risultano essere i suoi eredi. Quando, in tutto o in parte, gli aspetti che caratterizzano questa dinamica si prestano ad essere ricondotti a più Ordinamenti Giuridici, si parla di Successione Internazionale. Così, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la Successione assume caratteri di internazionalità se, in capo al De Cuius, si registra una Nazionalità differente da quella di chi gli deve succedere, se il De Cuius e i suoi eredi risiedono in Stati diversi, o se gli immobili coinvolti in una Successione sono ubicati fra i confini di una Nazione, mentre coloro che, a titolo ereditario, li devolvono (o li ricevono) vivono in un territorio estero.
Successione Internazionale e legge applicabile
La Legge di Diritto Internazionale Privato è legge nazionale dello Stato. Essa, a mezzo delle cosiddette “Nome di Conflitto” aiuta a definire i criteri di collegamento in forza dei quali devono essere gestite le fattispecie giuridiche che, in fatto e in diritto, si contraddistinguono per la presenza di elementi di “estraneità”; elementi, pertanto, ricollegabili a più Paesi del Mondo. In Italia, il Diritto Internazionale Privato è governato dalla Legge n. 218\1995. Alla lettera del suo Articolo 46, tale Legge stabilisce che: “ La Successione per Causa di Morte è regolata dalla legge nazionale del soggetto della cui eredità si tratta al momento della morte. Il soggetto della cui eredità si tratta può sottoporre, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, l’intera Successione alla Legge dello Stato in cui risiede (…)”. Inoltre, con il suo Articolo 16, la Legge appena richiamata, in punto di Ordine Pubblico” recita che: “La Legge straniera non è applicata se i suoi effetti sono contrari all’Ordine Pubblico. In tal caso, si applica la Legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza, si applica la Legge Italiana”. Inoltre: poiché la nostra Patria è un Membro dell’Unione Europea, nello stivale, altresì trova applicazione il Regolamento UE 650\2012[1]; in materia successoria, tale Regolamento, per alcune parti, riforma la legge appena sopra richiamata. Esso, in particolare, con il suo Articolo 21, statuisce che: “ Salvo quanto diversamente previsto dal Regolamento presente, la legge applicabile all’intera Successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte”.
Successione Internazionale e fiscalità
Uno degli argomenti non toccati direttamente dal Regolamento UE 650\2012 è quello fiscale. Non a caso, lo stesso attribuisce il compito di affrontare questo versante alla legge statale. Perciò, spetta ad ogni Paese Membro di decidere l’importo delle Imposte di Successione e di individuarne le “strategie di raccoglimento”. In Italia, la disciplina de quo è contenuta nel Testo Unico sulle Successioni. Tale Testo, facendo uso del suo Articolo 2, propone il principio della “Territorialità dell’Imposta”. Così, leggendolo, si registra che: se il defunto si trovava in Italia quando ha incontrato la morte, “L’ imposta è dovuta in relazione a tutti i beni e a tutti i diritti trasferiti, ancorché esistenti all’estero. Se, alla data dell’apertura della Successione, o a quella della Donazione, il defunto o il donante, non erano residenti nello Stato, l’imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti”. Il Testo Unico, oltretutto, elenca, tassativamente e a priori, quali sono i beni e i diritti che, de plano, vengono considerati presenti in Italia. Infine, le sue pagine stabiliscono che il pagamento delle imposte qui attenzionate avviene grazie alla Dichiarazione di Successione.
Successione Internazionale ed efficacia degli Atti che la sanciscono
Allo scopo di essere considerati validi, e capaci di esplicare effetti giuridici e conseguenze legali sul suolo di un Paese, gli Atti della Successione Internazionale (che siano redatti in Stati terzi) devono essere sottoposti all’osservanza obbligatoria di peculiari procedure. Per questa via, quanto al territorio tricolore, la Legge Notarile (Articolo 106) vuole che presso l’Archivio Notarile Distrettuale vengano depositati “ gli originali e le copie degli Atti Pubblici rogati, e delle Scritture Private autenticate, in Stato estero”. Diversamente, codesti Atti non potranno essere utilizzati fra i confini italiani, “ sempre che essi non siano già depositati presso un Notaio esercente in Italia”.
[1] Il regolamento UE n. 650/2012, entrato in vigore il 17 agosto 2015, si utilizza nella gestione delle Successioni aperte a partire dal tale data. Il concetto di “residenza abituale” accompagna le legislazioni domestiche di numerosi Stati Membri dell’Unione. Tuttavia, in base all’orientamento della Corte di Giustizia Europea, il significato di questa espressione, se inserita in una Fonte del Diritto Comunitario, non può essere fissato dalle Nazioni autonomamente; al contrario, deve essere ricavato dalla legislazione e dalla giurisprudenza comunitarie. Attualmente, il criterio generale ove, partendo da questo presupposto, ci si riporta per descrivere il concetto ivi analizzato è quello del luogo con il quale il De Cuius, in corrispondenza del suo trapasso, mantiene il legame più stretto. Ciò, in virtù dei suoi interessi economici e delle sue relazioni socio – affettive.
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