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Con la globalizzazione dei mercati, è ipotesi frequente che un’azienda produttrice di determinati beni decida di venderli all’estero e che quindi si debba confrontare con operatori del commercio all’estero, quali imprese committenti o acquirenti che rivendono sul mercato domestico, e che il consumatore finale sia residente in un Paese diverso da quello in cui ha sede la predetta azienda. Ne consegue che, qualora il prodotto venduto si riveli difettoso e il consumatore volesse agire per i danni causati dal predetto prodotto difettoso, i contorni dell’azione risarcitoria dovranno definirsi in relazione alla disciplina sostanziale (c.d legge applicabile) e processuale ( foro competente) che regola la controversia.

Si tratta della cd. internazionalizzazione della responsabilità del produttore che ha portato alla necessità di disciplinare la materia in maniera uniforme a livello europeo, pur consentendo comunque il permanere di alcune differenze fra i diversi Paesi dell’Unione Europea.

  1. Disciplina europea

Con la direttiva comunitaria 85/374/CEE, poi modificata dalla direttiva 1999/34/CE, è stata, appunto, introdotta una disciplina europea uniforme della materia, il cui campo di applicazione riguarda ogni bene mobile, anche se forma parte di un altro bene mobile o immobile, inclusa l’elettricità.

Di seguito, se ne riportano i tratti salienti.

La direttiva ha spostato una definizione ampia di produttore, includendovi il fabbricante di un prodotto finito, il produttore di una materia prima o il fabbricante di una parte componente, nonché ogni persona che apponesse il proprio nome, marchio o altro segno distintivo sul prodotto, il fornitore di un prodotto il cui fabbricante non poteva esser identificato.

È risarcibile il danno causato dalla morte o da lesioni personali, o il danno o la distruzione di una cosa diversa dal prodotto difettoso, previa detrazione di una franchigia di 500 ECU, purché la cosa sia destinata all’uso o consumo privato e sia stata utilizzata dal danneggiato principalmente per proprio uso o consumo privato.

Il sistema introdotto è di strict liability in senso lato, in quanto se il danneggiato è onerato della prova del danno, del difetto e del nesso causale tra difetto e danno; è prevista una prova liberatoria del produttore in determinati casi[1], purché non sia precostituita[2]. Inoltre, viene definita la soglia della legittima aspettativa, ossia che il prodotto è difettoso quando non offre la sicurezza che ci si può legittimamente attendere tenuto conto della sua presentazione, del suo uso ragionevole e del momento della sua messa in circolazione. È prevista, infine, una mitigazione della responsabilità qualora il danno sia legittimamente provocato da un danno del prodotto e  per colpa del danneggiato.

L’azione di risarcimento cade in prescrizione dopo un termine di 3 anni dalla data in cui il ricorrente ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza del prodotto e dell’identità del produttore e non è proponibile decorsi 10 anni dalla data di messa in circolazione del prodotto .

È, infine, possibile un cumulo fra responsabilità da prodotto ed altre azioni. La Corte di Giustizia[3] ha chiarito che, anche qualora il produttore sia riconosciuto responsabile nei confronti del  danneggiato ai sensi della direttiva europea, il fornitore possa essere chiamato a rispondere in base alla normativa nazionale.

  1. Disciplina italiana

Il recepimento della direttiva è avvenuto in Italia con il D.P.R. n. 224/88, abrogato dal cd. Codice del Consumo ( d.lgs. 206/2005), nella quale è stata trasfusa la disciplina della responsabilità del produttore (artt. 114-127) che si pone in linea con quella comunitaria.

Se tale disciplina riguarda la responsabilità per i danni arrecati dal  prodotto ai consumatori, non sarebbe, invece, applicabile per i danni arrecati alla controparte contrattuale non consumatore, in cui il produttore sarebbe chiamato a rispondere in base alle legge applicabile .

Tuttavia, la distinzione è stata attenuata nel caso Ethicon ( sentenza n. 13458 del 2013) in cui la Cassazione estende la nozione del danneggiato sino a ricomprendere il professionista[4]. La Suprema Corte, nella medesima sentenza, precisa che la necessità di verificare la sussistenza delle condizioni della difettosità dei prodotti impone all’interprete di escludere che “il livello di sicurezza prescritto, al di sotto del quale il prodotto deve […]considerarsi difettoso, sia quello dell’assoluta e rigorosa innocuità”..

La Cassazione ha, poi, chiarito con sentenza n. 15851 del 2015, che la responsabilità da prodotto difettoso è “ha natura presunta, e non oggettiva, poiché prescinde dall’accertamento della colpevolezza del produttore, ma non anche dalla dimostrazione dell’esistenza di un difetto del prodotto; incombe, pertanto, al soggetto danneggiato la prova del collegamento causale non già tra prodotto e danno, bensì tra difetto e danno mentre il produttore deve provare i fatti che possono escludere la responsabilità secondo le disposizioni di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 224/1988 (oggi art. 127 c. cons.)”.

La normativa italiana disciplina, infine, taluni aspetti non contemplati da quella europea, quali la responsabilità del fornitore[5] (art. 116 c. cons.) o ne definisce meglio i contorni come nel caso di concorso del fatto colposo del danneggiato (art. 122 c. cons.[6]) e di decorso della prescrizione nel caso di aggravamento del danno (art. 125 co. 2, c. cons. [7]).

  1. Profili internazionali

Quando l’imprenditore decida di esportare il proprio prodotto all’estero, e in particolare al di fuori dell’Unione Europea, è necessario che individui preventivamente, in base alle norme internazionalprivatistiche vigenti in materia, quale sia il  foro competente e la legge applicabile in ipotesi di azione risarcitoria promossa da danneggiato residente in un Stato diverso da quello in cui svolge la produzione. La predetta indagine è funzionale ad una valutazione sull’opportunità di esportare in un determinato Paese in termini di bilanciamento costi/benefici. Ad . es. qualora per ipotesi, in base alle predette norme, si applicasse la legge cinese in materia di responsabilità del produttore, il produttore dovrebbe poter essere consapevole sin da subito che la disciplina attuale cinese prevede una rigida tutela del consumatore.

Qualora l’azienda venda il proprio prodotto ad un’altra impresa avente sede in un Paese diverso è bene che venga redatto un contratto internazionale che contempli clausole in cui vengono disciplinati sia la responsabilità da prodotto difettoso (cd. product liability) sia il richiamo dei prodotti dal mercato (cd. recall).

In ogni caso, è opportuno che vengano espressamente indicati il foro competente e la legge applicabile al contratto, in quanto gli aspetti non espressamente previsti dal contratto dovranno essere comunque disciplinati dalla legge applicabile al contratto.

È comunque indispensabile, a fronte della corposità dell’ammontare degli importi delle richieste risarcitorie e ai costi di richiamo dei prodotti dal mercato a cui l’eventuale difettosità del prodotto espone, che i predetti rischi vengano coperti da idonee coperture assicurative.

 

[1] L’articolo 7 prevede che “il produttore non è responsabile ai sensi della presente direttiva se prova:

  1. a) che non ha messo il prodotto in circolazione;
  2. b) che, tenuto conto delle circostanze, è lecito ritenere che il difetto che ha causato il danno non esistesse quando l’aveva messo in circolazione o sia sorto successivamente;
  3. c) che non ha fabbricato il prodotto per la vendita o qualsiasi altra forma di distribuzione a scopo economico, né l’ha fabbricato o distribuito nel quadro della sua attività professionale;
  4. d) che il difetto è dovuto alla conformità del prodotto a regole imperative emanate dai poteri pubblici;
  5. e) che lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui ha messo in circolazione il prodotto non permetteva di scoprire l’esistenza del difetto;
  6. f) nel caso del produttore di una parte componente, che il difetto è dovuto alla concezione del prodotto in cui è stata incorporata la parte o alle istruzione date dal produttore del prodotto”.

[2] Articolo 12 prevede che “La responsabilità del produttore derivante dalla presente direttiva non può essere soppressa o limitata, nei confronti del danneggiato, da una clausola esonerativa o limitativa di responsabilità

[3] Corte di giustizia delle Comunità Europee (Grande Sezione), 10 gennaio 2006, causa C-402/03.

[4] Si trattava di un chirurgo che, nell’utilizzare una pinza chirurgica, aveva riportato dei danni fisici.

[5] Il danneggiato può citare in giudizio il fornitore qualora quest’ultimo non fornisca i dati del produttore.

[6]Ai sensi del co. 2 dell’art. 122 “Il risarcimento non è dovuto quando il danneggiato sia stato consapevole del difetto del prodotto e del pericolo che ne derivava e nondimeno vi si sia volontariamente esposto”.

[7] La prescrizione decorre dal  “giorno in cui il danneggiato ha avuto o avrebbe dovuto avere conoscenza di un danno di gravità sufficiente a giustificare l’esercizio di un’azione giudiziaria”.