Inquadramento dell’espediente: Il Trust, soluzione giuridica che affonda le proprie radici nella cultura legale di matrice anglo-americana, viene attualmente sempre più utilizzato anche all’interno di Paesi che si rifanno al Sistema di Civil Law. Nel nostro Stato, l’Istituto de quo ha fatto il suo ingresso grazie all’introduzione (quanto all’Ordinamento domestico) della Convenzione Aja sulla Legge Applicabile ai Trust e sul loro Riconoscimento[1] (1985). Fra i nostri confini, da quel momento sino ad oggi, in maniera progressiva, ma evidente, il Trust è stato utilizzato, o viene impiegato, per far fronte ad una eterogenea gamma di scenari; contesti diversificati che (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo) vanno dalla tutela di soggetti vulnerabili alla realizzazione di progetti benefici, passando per la trasmissione generazionale di averi[2] ed aziende aventi dimensione famigliare[3].

La dinamica di funzionamento nel Trust in generale: Questo strumento (contemplato tra quelli che permettono la creazione di un patrimonio) attiva un rapporto giuridico in virtù del quale, facendo leva su Atti tra Vivi come su Atti Mortis Causa, un soggetto (Disponente) si spoglia di alcuni suoi beni mettendoli a disposizione di un secondo soggetto (Trustee) che ne diventa il depositario. In questa veste, però, il Trustee non può, e non potrà, fare arbitrariamente ciò che desidera di questi stessi beni. I medesimi, del resto, devono, e dovranno, essere gestiti secondo precise volontà espresse dal Disponente nell’interesse esclusivo di un terzo soggetto: il Beneficiario. In questa direzione, tra l’altro, il Trust dovrà indicare minuziosamente, al suo interno, quali sono le ragioni o i progetti (connessi al Beneficiario) che ne giustificano l’adozione. Ragioni e progetti che, obbligatoriamente, dovranno essere perseguiti affinchè il Trust mantenga la sua efficacia giuridica. Pertanto, la nomina di una quarta figura, il “Guardiano del Trust”, è prevista affinché si possa vegliare sull’ottimale raggiungimento delle mete che guidano la scelta di farne uso[4]. Tecnicamente dunque, in questa dinamica, gli elementi oggetto del Trust (che possono avere la più svariata natura: beni immobili, beni mobili registrati, titoli di credito, denaro, opere d’arte, partecipazioni societarie, obbligazioni, ecc.) finiscono per essere sottoposti ad un vincolo di destinazione vero e proprio. Essi, altresì, restano separati tanto dai tasselli residui che compongono il patrimonio del Disponente quanto da quelli residui che formano il patrimonio del Trustee. Ciò a dire che, nell’ evenienza di possibili azioni cautelari o esecutive intentate verso di loro, tali azioni non potranno compromettere, colpendolo, il contenuto del Trust. Inoltre, quest’ultimo, che fra l’altro permette lo svolgimento di alcune operazioni in un clima di assoluta riservatezza, offre occasione al Disponente di traslare l’“orizzonte temporale” delle sue disposizioni di volontà (seppur nel rispetto pieno dei Principi del Diritto delle Successioni) al di là della durata dei suoi giorni.

Il Trust e il passaggio “di consegna” dell’Imprenditore: Forte delle caratteristiche complessive elencate come sopra, il Trust (unitamente ad altri canali già ben noti al Legislatore tricolore, uno su tutti: il Patto di Famiglia[5]) diventa un punto di riferimento non trascurabile per il titolare di un’azienda che voglia, in anticipo, disegnare il “destino” della propria realtà di impresa proiettandola nel futuro. In quest’ottica, egli può fare affidamento a questa strategia quando sia già stato individuato il suo successore nella leadership e, perciò, l’esigenza primaria risulti soltanto quella di evidenziare tempi e modalità del passaggio da sé al suo “ delfino”. Di contro, possono altresì emergere casi maggiormente complessi. Si pensi al caso per il quale l’imprenditore risulta sprovvisto di chi, legalmente parlando, gli può succedere. E, ancora, si  faccia mente locale alla casistica per la quale, pur esistendo, il successore naturale non può  farsi carico della gestione dei beni aziendali trasmessi per effetto della sua età non matura, per le sue incompatibili condizioni di salute o per la sua scarsa attitudine a tenere le redini di ciò che gli viene consegnato. Proseguendo su questa linea, tutt’altro che rara è la cornice nella quale, essendo individuabili più successori che lo riguardano, il proprietario d’azienda desideri: 1) assegnare il “comando” soltanto al colui che pare più dotato nelle vesti di Manager o soltanto a coloro che, a differenza degli altri, mostrano interesse ad intraprendere questa carriera; 2) assemblare ruoli gestionali adatti a ciascuno dei suoi eredi differenziandoli; così da evitare che eventuali litigi o tensioni fra essi scaturenti ostacolino il fruttuoso protrarsi dell’attività occorrenda al conseguimento del economici. In ciascuno di questi perimetri, il Trust si candida a diventare il faro che garantisce la continuità della politica aziendale, soprattutto una volta che il suo pioniere per eccellenza venga a mancare o, a prescindere, opti per ritirarsi a vita privata.

[1] Tale Convenzione è stata oggetto di Ratifica nel 1992. La Ratifica è la fase di formazione di un Trattato Internazionale che permette l’assorbimento e l’attivazione del medesimo in una data Nazione. Nel caso dello Stato italiano, la procedura di Ratifica avviene ai sensi dell’Articolo 89 della Costituzione: trattasi di un Atto del Presidente della Repubblica che, in qualche caso, richiede l’autorizzazione del Parlamento.

[2] La problematica inerente il “trapasso generazionale” si presta a ad investire un plularismo di squarci a prescindere dall’esistenza concreta di una cellula imprenditoriale che richieda di essere governata. Non a caso, il Trust può permettere il movimento, da Generazione in Generazione, di utilità diverse dall’azienda. E il Patrimonio sul quale esso va a calarsi può appartenere pure ad un soggetto non titolato della qualifica di proprietario d’impresa.

[3] A veicolare e favorire ulteriormente il ricorso a questa soluzione per la tutela di taluni interessi, il nostro Legislatore Interno è intervenuto, sul piano fiscale, servendosi della Legge Finanziaria varata nel 2007. Inoltre, alcune Circolari provenienti dall’Agenzia delle Entrate (vedasi la n. 48\E dello stesso anno) sono riuscite ad illustrare, con adeguata dovizia, le caratteristiche tributarie del Trust contribuendo, per questa via, a legittimarlo implicitamente. Successivamente, ancora più esplicita, una sua ulteriore consacrazione si è registrata nel 2016. Infatti, in Italia, la Legge 112\2016 (comunemente conosciuta anche come “Legge sul Dopo di Noi” e dedicata agli individui disabili) fa del Trust suddetto il suo fulcro di funzionamento.

[4] Tra gli altri poteri che gli sono conferiti, egli possiede anche quello di opporre l’esistenza del Trust verso i terzi.

[5] Nel 2006, il nostro Stivale ha aperto le porte al cosiddetto “ Patto di Famiglia”, un “ Atto Inter Vivos”  che si traduce in un immediato trasferimento di proprietà.  Per suo tramite, un capo di azienda può progettare lo spostamento, di mano in mano, della sua impresa lasciando a uno o più dei suoi discendenti l’impresa medesima o le quote di partecipazione al capitale della Società di Famiglia. Il tutto, senza che, a causa di codesto stratagemma, si possano far strada contestazioni in sede di distribuzione dell’eredità.