Le scelte legislative dei singoli Stati membri sui matrimoni tra persone della stesso sesso non possono impedire l’esercizio del diritto alla libera circolazione di cittadini Ue. Ne consegue che il divieto di questo tipo di matrimoni non può ostacolare il diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi di un coniuge dello stesso sesso di un cittadino UE.
Così ha stabilito la Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la “sentenza Coman e altri” del 5 giugno 2018 (C-673/16), pronunciandosi, per la prima volta, sulla nozione di «coniuge» ai sensi della direttiva 2004/38 nel contesto di un matrimonio concluso tra due uomini.
Nel caso affrontato dalla Corte di Giustizia dopo quattro anni di convivenza negli USA, il sig. Relu Adrian Coman, cittadino rumeno, e il sig. Robert Clabourn Hamilton, cittadino americano, contraevano matrimonio a Bruxelles nel 2010. Nel dicembre 2012, i coniugi acquisivano informazioni presso le autorità rumene sulla procedura e le condizioni per far ottenere al sig. Hamilton, quale familiare del sig. Coman, il diritto di soggiornare legalmente in Romania per un periodo superiore a tre mesi. La domanda trovava riferimento normativo nella direttiva 2004/38/CE che, disciplinando l’esercizio della libertà di circolazione, consente al coniuge di un cittadino Ue che abbia esercitato tale libertà di raggiungere quest’ultimo nello Stato membro in cui soggiorna.
Le autorità rumene, tuttavia, rispondevano negando la possibilità per il sig. Hamilton di ottenere un permesso per un periodo superiore a tre mesi poiché la Romania, Stato dell’Ue, non riconosce i “matrimoni omosessuali” (cioè, i matrimoni tra persone dello stesso sesso) e, dunque, il sig. Hamilton non poteva considerarsi coniuge.
I due coniugi, pertanto, presentavano ricorso volto a far dichiarare l’esistenza di una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, almeno sotto il profilo dell’esercizio del diritto di libera circolazione nell’Unione.
La Corte Costituzionale rumena, investita di un’eccezione d’incostituzionalità sollevata nell’ambito di tale controversia, si rivolgeva alla Corte di Giustizia Europea per chiedere se il sig. Hamilton rientrasse nella nozione di «coniuge» di un cittadino dell’Unione con conseguente diritto alla concessione di un diritto di soggiorno permanente in Romania.
La Corte di Giustizia si è pronunciata affermando, seppure nello specifico e limitato contesto della libera circolazione dei cittadini Ue, che la persona extracomunitaria e omosessuale, marito o moglie che sia di un cittadino o di una cittadina Ue, gode degli stessi diritti di un qualsiasi altro coniuge.
Nell’occasione gli eurogiudici hanno da un lato riconosciuto la facoltà degli Stati membri di autorizzare o meno il matrimonio omosessuale, ma dall’altro lato hanno precisato che tale discrezionalità non può arrivare sino ad ostacolare la libertà di soggiorno di un cittadino Ue rifiutando di concedere al suo coniuge dello stesso sesso, cittadino di un Paese extra-Ue, un diritto di soggiorno derivato sul loro territorio.
La direttiva 2004/38 – dice la Corte di Giustizia, richiamando la sua giurisprudenza – mira ad agevolare l’esercizio del diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, conferito direttamente ai cittadini dell’Unione dall’art. 21, paragrafo 1, TFUE.
Tale direttiva, si rammenta, è applicabile a qualsiasi cittadino Ue che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza nonché ai familiari di questo cittadino che lo accompagnino o lo raggiungano.
Tra i familiari rientra anche il coniuge: nozione che secondo la Corte di Giustizia deve essere interpretata in modo neutro sotto il profilo del genere, con la conseguenza che essa può comprendere anche il partner dello stesso sesso. A ciò aggiungasi che la direttiva sopra richiamata non rinvia per la qualificazione della nozione di coniuge agli ordinamenti nazionali, sicchè uno Stato membro “non può invocare la propria normativa nazionale per opporsi al riconoscimento sul proprio territorio” del matrimonio concluso con un coniuge dello stesso sesso.
Sul punto, la Corte di Giustizia chiarisce che ciò vale “ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato terzo”.
I Paesi membri sono, dunque, liberi di prevedere o meno il matrimonio tra coppie dello stesso sesso , ma la competenza statale va esercitata nel rispetto delle regole Ue sulla libera circolazione. In altre parole, il rifiuto, da parte di uno Stato membro di riconoscere, ai soli fini della concessione di un diritto di soggiorno derivato a un cittadino di uno Stato non-UE, il matrimonio di quest’ultimo con un cittadino dell’Unione dello stesso sesso, legalmente contratto in un altro Stato membro, deve essere considerato come non idoneo ad ostacolare l’esercizio del diritto di detto cittadino di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
Nelle proprie argomentazioni la Corte di Giustizia esclude poi la possibilità di invocare l’ordine pubblico quale
giustificazione per limitare il diritto di libera circolazione: in proposito la Corte avverte che esso dev’essere inteso in senso restrittivo, ovvero la sua portata non può essere determinata unilateralmente da ciascuno Stato Ue senza il controllo delle istituzioni dell’Unione.
La Corte, inoltre, esclude che il matrimonio omosessuale contratto in un altro Stato membro conformemente alla normativa di quest’ultimo pregiudichi l’istituto del matrimonio in tale primo Stato membro: in particolare, quest’obbligo non impone a tale Stato membro di prevedere, nella sua normativa nazionale, l’istituto del matrimonio omosessuale.
In conclusione, gli eurogiudici sottolineano che una misura nazionale idonea a ostacolare l’esercizio della libera circolazione delle persone può essere giustificata solo se è conforme ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui la Corte di Giustizia garantisce il rispetto.
Il diritto fondamentale al rispetto della vita privata e familiare è garantito all’art. 7 della Carta: in merito, la Corte scrive che “il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dall’articolo 7 della Carta è fondamentale”. Alla stregua di ciò, la Corte rileva che anche dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo risulta che la relazione che lega una coppia omosessuale può rientrare nella nozione di «vita privata», nonché in quella di «vita familiare», al pari della relazione che lega una coppia di sesso opposto che si trovi nella stessa situazione.
Infatti, come risulta dalle spiegazioni relative alla Carta dei diritti fondamentali, i diritti garantiti dall’art. 7 della Carta hanno lo stesso significato e la stessa portata di quelli garantiti dall’art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 1950).
Scrivi un commento