Con due sentenze di quest’estate la Corte di Giustizia, chiamata a pronunciarsi in via  pregiudiziale, fornisce alcune indicazioni utili ai passeggeri dei voli aerei e alle compagnie aeree in merito all’ambito di applicazione del Regolamento(CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

Con la sentenza del 31.05.2018, resa nella causa C-537/17, la Corte chiarisce che il regolamento “si applica al trasporto di passeggeri effettuato in virtù di un’unica prenotazione e che preveda, tra la partenza da un aeroporto situato in uno Stato Membro e l’arrivo in un aeroporto situato in uno Stato terzo, uno scalo programmato al di fuori dell’Unione europea, con cambio di aeromobile”.

La questione pregiudiziale era stata sollevata nell’ambito di una controversia promossa da un passeggero per il rifiuto da parte della compagnia aerea di corrispondere l’indennizzo per il ritardo maturato dalla stessa durante il volo. Si trattava, nel caso di specie, di un’unica prenotazione per recarsi da Berlino (partenza in uno Stato membro) ad Agadir (arrivo in uno Stato terzo), con effettuazione di uno scalo e cambio di aereomobile a Casablanca.

Sostanzialmente la compagnia aerea aveva negato al passeggero il diritto alla compensazione, adducendo il fatto che il secondo volo (Casablanca – Agadir) era stato effettuato interamente al di fuori dell’Unione Europea .

La decisione si fonda sulle seguenti considerazioni:

  • la perdita di tempo irreversibile che dà diritto all’indennizzo si concretizza all’arrivo del passeggero alla destinazione finale;
  • la destinazione finale ai sensi dell’art. 2 lett. h del reg. è “nel caso di coincidenza diretta, la destinazione dell’ultimo volo”;
  • la nozione di “volo in coincidenza” fa riferimento a “due o più voli”, che costituiscono un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione, se “sono stati oggetto di un’unica prenotazione”, a prescinder dal fatto che i predetti voli siano stati effettuati o meno sullo stesso aereomobile.

Con la sentenza del 4.07.2018, resa nella causa C-532/17, la Corte di Giustizia chiarisce la nozione di “vettore aereo operativoescludendo che vi rientri il vettore aereo che “dia noleggio ad un altro vettore aereo l’apparecchio unitamente al relativo equipaggio nell’ambito di un contratto di noleggio di aereomobile comprensivo di equipaggio (wet lease), senza assumere la responsabilità operativa dei voli, compreso il caso in cui la conferma della prenotazione di un posto su un volo rilasciata ai passeggeri indichi che il volo stesso è effettuato dal primo vettore”.

In questo caso, la fattispecie nel quale sorge il problema interpretativo è la controversia nata dal rifiuto della richiesta di indennizzo, per ritardo del volo superiore a quattro ore, proveniente da alcuni passeggeri nei confronti della Thomson Airways, sulla base della conferma di prenotazione a loro mani dalla quale risultava che la prenotazione era stata emessa dalla TUIFly, ma che la compagnia aerea che effettuava il volo era la Thomson Airways

In virtù di un contratto di locazione di aereomobile comprensivo di equipaggio (cd wet lease), la Thomson Airways aveva ceduto a noleggio l’aereo e l’equipaggio alla TUIFly, che era responsabile dei servizi di messa a terra, della richiesta delle autorizzazioni e dell’assegnazione degli slot orari,e della commercializzazione dei voli.

Secondo i giudici di Lussemburgo, è vettore aereo operativo “quel vettore che, nell’ambito della propria attività di trasporto dei passeggeri, decida di effettuare un determinato volo, fissandone parimenti l’itinerario e creando, in tal modo, un’offerta di trasporto aereo nei confronti dei passeggeri” con conseguente assunzione di responsabilità della realizzazione del volo e di eventuali annullamenti e significativi ritardi.

Quindi, in base alla decisione della Corte, la Thomson Airways aveva correttamente negato l’indennizzo , non potendo essere qualificata quale “ vettore aereo operativo” ai sensi del regolamento 261/2004.

In conclusione, secondo le indicazioni interpretative fornite dalla Corte di Giustizia, sono le compagnie aeree che decidono gli itinerari/orari del volo a dover procedere all’esborso dell’indennizzo in caso di ritardo del volo e non potranno esimersi dal farlo nel caso di voli in coincidenza, oggetto di un’unica prenotazione, in cui il secondo volo venga effettuato interamente in territorio di Stato non membro dell’Unione Europea.

                                                                                                                                                                                                                                                   14.09.2018 Avv. Veronica Gaffuri